News lavoro
1-3-2013
Idoneità sanitaria: tutela ma anche obbligo per il lavoratore
Il datore di lavoro, nell’ambito della sorveglianza sanitaria stabilito dall’art. 13 del D.Lgs 106/2009, ha l’obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica di idoneità, entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, presso il proprio medico competente.
Le visite sono finalizzate a controllare che l’esposizione ai rischi legati alla propria mansione non abbia prodotto dei danni cioè abbia provocato l’insorgenza di malattia, e quindi a confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione.
La visita può essere:
- ordinaria, e ha una periodicità legata alla specifica mansione svolta dal lavoratore;
- straordinaria, richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro, spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o no;
- al rientro al lavoro, dopo un periodo di assenza per malattia/infortunio di almeno 60 giorni.
Il lavoratore deve essere cosciente del fatto che la sorveglianza medica è uno strumento di tutela della propria salute; pertanto deve collaborare con il medico competente fornendogli tutte le informazioni richieste sul proprio stato di salute.
Ricordiamo l’obbligo del lavoratore a sottoporsi, con le periodicità che gli vengono comunicate, alle visite e alle indagini che il medico ritiene necessarie (D.Lgs 81/08 -art. 20 comma 2 lettera i). Ai sensi dell’art 59 del D. Lgs 81/08 i lavoratori che non si sottopongono ai controlli sanitari previsti, possono essere puniti con una sanzione penale e amministrativa.
L’eventuale giustificata assenza alla visita programmata dev’essere pertanto comunicata tempestivamente alla segreteria.
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