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News lavoro

27-5-2014

Bonus ex. art. 1, DLn.66/2014

INFORMATIVA AI LAVORATORI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BONUS EX ART. 1, DL N. 66/2014

Ai lavoratori che, con riferimento al periodo d'imposta 2014:

- producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;

- possiedono un reddito complessivo non superiore a € 26.000;

- producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che genera un'imposta lorda positiva (al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente),

spetta, a partire dal periodo di paga maggio 2014, un bonus mensile il cui valore massimo su base annua è pari a € 640 (da rapportare in caso di rapporto di durata inferiore all'anno).

Il sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) riconosce il predetto bonus in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'effettivo diritto al bonus nonché la relativa quantificazione potrebbero essere influenzati dalla sussistenza di eventuali situazioni personali che esulano dal rapporto in essere con l'azienda. Si tratta nello specifico di:

- presunzione di produrre, nel periodo d'imposta 2014, un reddito complessivo superiore a € 26.000 per effetto di ulteriori redditi a quelli erogati dall'azienda (redditi da fabbricati fatta eccezione del reddito per l'abitazione principale, redditi da terreni, redditi da lavoro autonomo, di capitale, d'impresa, redditi diversi);

- percezione di ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o assimilato contestuali al rapporto in essere con l'azienda; Attenzione: in presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o assimilato) contestuali, il lavoratore può valutare di richiedere il riconoscimento del relativo importo ad uno solo dei sostituti d'imposta sulla base della sua situazione reddituale complessiva.

- aver già beneficiato, nel corso del 2014, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, del bonus. Attenzione: in questo caso il lavoratore potrebbe aver diritto ad un bonus di ammontare inferiore a quello determinato dall'azienda.

La comunicazione tempestiva delle situazioni sopra indicate consentirà di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso dell'azienda, vi venga riconosciuto un bonus che dovrà successivamente essere restituito in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO). Vi invitiamo pertanto, qualora riteniate necessario comunicare ai fini in oggetto le informazioni di cui sopra, a consegnare in segreteria il modulo allegato debitamente compilato, entro la data del 04/06/2014.

Attenzione: vi ricordiamo che la compilazione della comunicazione è facoltativa e in sua mancanza la cooperativa provvederà a riconoscere il bonus laddove spettante in base alle informazioni in suo possesso.

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